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L'analisi del prof. Daniele Trabucco. Tra i massimi esperti di diritto in Italia e all'estero.

Il professor Trabucco è nato a Venezia-Mestre (Città metropolitana di Venezia) il 7 settembre 1979 ed è attualmente residente nel Comune di Borgo Valbelluna in Provincia di Belluno. Dal curriculum corposo e straordinario, possiede una lungimiranza ed una memoria straordinaria. Un luminare.


Articolo di Nicola Scillitani

& Sandro Sandri (Public Relations)


Abbiamo voluto chiedere al professore, che ringraziamo per la disponibilità, di portarci verso la verità in merito ad una notizia che è apparsa poco tempo fa sui giornali locali e nazionali, in cui si illustrava una sentenza del GIP di Reggio Emilia, che riteneva irregolari i DPCM anti - Covid restrittivi dell'ultimo anno, annullando di fatto le sanzioni.


Prima di passare la parola al professore, è bene conoscere chi è e quale sia la sua formazione, al fine di comprendere appieno che chi parla non è uno sprovveduto, bensì uno dei più grandi esperti assoluti del diritto.


Dopo la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Parma, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico ed il Master universitario di I livello in Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria presso l'Ateneo patavino. È professore associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera) Centro Studi Superiore INDEF (Istituto di Neuroscienze Dinamiche «Erich Fromm») e professore a contratto di Diritto Internazionale e Diritto Pubblico comparato e Diritti umani presso la SSML/Istituto ad Ordinamento universitario «Prospero Moisè Loria» di Milano. Uno dei massimi esponenti italiani ed internazionali sul campo. Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/UNIB – Centro Studi Superiore INDEF (Istituto di Neuroscienze Dinamiche «Erich Fromm»). Professore universitario a contratto in Diritto Internazionale e Diritto Pubblico Comparato e Diritti Umani presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici/Istituto ad Ordinamento Universitario «Prospero Moisè Loria» di Milano. Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico e titolare di Master universitario di I livello in Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria. Docente nel Master Executive di II livello in «Diritto, Deontologia e Politiche sanitarie» organizzato dal Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Socio ordinario ARDEF (Associazione per la ricerca e lo sviluppo dei diritti fondamentali nazionali ed europei) e socio SISI (Società italiana di Storia Internazionale). Vice-Referente di UNIDOLOMITI (settore Università ed Alta Formazione) del Centro Consorzi di Belluno.


Autore di pubblicazioni del settore di altissimo livello, nonché scrittore universitario.


«IL CORAGGIO» DEL GIUDICE DI REGGIO EMILIA.

ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA

SENTENZA 27 GENNAIO 2021, N. 57


Con la sentenza 27 gennaio 2021, n. 57-sezione G.I.P-G.U.P. del Tribunale ordinario di Reggio Emilia il dott. Dario De Luca ha disposto il non luogo a procedere nei confronti di due cittadini, accusati del delitto di cui all’art. 483 (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) del vigente Codice penale italiano perché il fatto commesso, ossia la compilazione di un’autocertificazione attestando falsamente di essersi recati una struttura ospedaliera per esami clinici, non sussiste.

In particolare, come si legge nella massima, la disposizione normativa di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore 08 marzo 2021, presupponente la vigenza dell’art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito nella legge ordinaria dello Stato 05 marzo 2020, n. 13, deve ritenersi contrastante con il principio di riserva di legge e giurisdizione di cui all’art. 13 della Costituzione repubblicana vigente in forza del quale le limitazioni alla libertà personale possono avvenire solo in base ad atto motivato della autorità giudiziaria (e non già in base ad una atto amministrativo) e «nei casi e nei modi previsti dalla legge» e dunque con provvedimento di natura singolare, essendo invece precluse limitazioni generalizzate e assolute della libertà personale come sarebbe l’obbligo della permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini. Per il giudice, dunque, il divieto di ogni spostamento dalla abitazione, salvo in determinati casi consentiti, si risolverebbe non già in una mera limitazione della libertà di circolazione di cui all’art. 16 del Testo costituzionale, ma in una conculcazione, preclusa alla autorità amministrativa, ed anche al Presidente del Consiglio dei Ministri, dell’inviolabile diritto di libertà personale. Conseguentemente viene disapplicata in parte qua la disposizione contenuta nella fonte secondaria contrastante con il dettato costituzionale.


Prof. Daniele Trabucco

(Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato e Dottrina dello Stato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)-Centro Studi Superiore INDEF. Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico).


L'Analisi ed il video saluto del professor Daniele Trabucco:


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