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Ultim'ora: Firmato il nuovo DPCM. Valido dal 26 ottobre al 24 novembre. Tutte le nuove regole:

Il nuovo DPCM è stato firmato dal presidente Giuseppe Conte. Verso le 13:30 Conte terrà una conferenza stampa da Palazzo Chigi per illustrare le nuove misure in vigore da domani 26 ottobre che avranno durata fino al 24 di novembre.




Il decreto prevederà le seguenti misure:


1. Chiusura dei ristoranti, dei bar, delle gelaterie e delle pasticcerie, alle ore 18 per tutta la settimana. La domenica potranno restare aperti fino alle 18 con orario d'inizio attività dalle 5 del mattino.


2. Stop a cinema, teatri, casinò, sale scommesse, palestre, piscine, centri benessere e centri termali.


3. Sospese feste dopo i matrimoni.


4. La didattica a distanza alle superiori potrà arrivare al 100% ma la decisione spetterà ai vari istituti scolastici. Non dovrà essere inferiore al 75%.


5. Viene fortemente raccomandato di non spostarsi con mezzi di trasporti pubblici o privati, salvo che per motivi di studio, di salute, di lavoro o situazioni di necessità. Nel decreto è scritto: "È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi"


6. Si a concorsi pubblici e privati


7. Liberi gli spostamenti tra regioni (rifacendosi però alla regola dettata dal punto n. 5 di questo elenco).


8. Il consumo al tavolo nelle attività di ristorazione è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.


9. Consentita senza limiti di orario invece, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive solo per i clienti che vi alloggino.


10. Sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle zone vicine, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente.


11, Impianti sciistici: "Possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive".


12. Strade e piazze nei centri urbani in cui si potrebbero creare situazioni di assembramento, possono essere chiuse dalle 21, fatto salvo la possibilità di accesso e deflusso di esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.


13. Eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti gli eventi e le competizioni sportive, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti, riguardanti gli sport individuali e di squadra - riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali


14. Discoteche restano chiuse


15. Vietate manifestazioni e cortei. Solo sit-in: Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento


16. Vietate sagre e fiere: "Sono vietate le sagre, le fiere e gli altri analoghi eventi. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro"


17. Musei aperti con misure contingentate.


18. Accessi e visite nelle RSA (Strutture per anziani): è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione




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